Statuto

ART.1 COSTITUZIONE

E’ costituita l’associazione di imprese artigiane e di piccole imprese in genere denominata A.I.M.A.C. con sede legale ed amministrativa in Napoli alla via Riviera di Chiaia 275. Possono essere istituite inoltre sedi amministrative, rappresentanze, filiali, delegazioni territoriali ed essere soppresse.

ART. 2

L’associazione A.I.M.A.C. ovvero associazione imprenditori meridionali aree campane aderisce alla confederazione italiana lavoratori artigiani CEPI con sede in Roma in Corso Vittorio Emanuele II n. 269, e ne rappresenta le volontà sindacali nei territori di Napoli e provincia, nonché come Ente coordinatore regionale in Campania della suindicata CEPI e per questo sovrintenderà all’apertura di altre federazioni provinciali nei capoluoghi della Campania. L’ Associazione si impegna, nei confronti della confederazione nazionale, a garantire il versamento, da parte delle imprese associate, del contributo di sistema.

ART. 3

L’associazione è un organismo apartitico autonomo ed indipendente. È fondata sui principi della mutualità e della libera adesione, non ha fini di lucro, ed è aperta a tutte le componenti settoriali e culturali dell’artigianato, del commercio, della piccola impresa e si propone di:

  • stipulare convenzioni e contratti collettivi di lavoro e di rappresentare, assistere e tutelare presso Enti ed organismi di qualsiasi natura o presso privati, gli artigiani e commercianti della provincia per la soluzione dei problemi economici, sindacali, tecnici, sociali;
  • promuovere e facilitare il progresso tecnico dell’artigianato, nonché della piccola e media impresa, e della produttività delle imprese associate mediante la costituzione di istituti e sezioni specializzate per l’assistenza sociale, tecnica, legale, economica, sindacale, per la propaganda, per la stampa e per i servizi in genere;
  • organizzare corsi di qualificazione, formazione, addestramento e perfezionamento professionale per la crescita culturale dei giovani in cerca di prima occupazione e per i dirigenti delle imprese artigiane;
  • interessarsi al miglioramento delle condizioni morali, materiali, economiche e professionali dei lavoratori delle imprese artigiane e di piccola impresa e loro familiari, e più specificatamente alla risoluzione del problema della casa anche mediante la costituzione di cooperative edilizie, di cooperative di consumo e cooperative di produzione e lavoro;
  • assistere e tutelare le imprese artigiane e di piccola impresa nei confronti di qualsiasi amministrazione od Ente pubblico e privato;
  • promuovere la partecipazione degli artigiani alle attività del Patronato A.C.A.I.

ART. 4

Possono essere soci dell’associazione, previo versamento di una quota annuale, gli artigiani e piccoli imprenditori della provincia e loro coadiutori, nonché i familiari dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane.

ART. 5

L’ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo.

ART. 6

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità o indegnità a giudizio insindacabile del Comitato Direttivo.

ART. 7

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 L’ASSEMBLEA

L’Assemblea generale è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea generale ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’esame delle attività svolte e da svolgere. Essa inoltre elegge i componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. L’Assemblea generale straordinaria è convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo reputi necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati. La convocazione dell’Assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata. L’Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

ART. 9 IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da 7 a 21 membri eletti dall’Assemblea generale ordinaria e dura in carica quattro anni. Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario. Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri e comunque non meno di una volta ogni due mesi. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, firma gli atti e ciò che occorre per l’amministrazione dell’associazione, sorveglia il buon andamento amministrativo ed economico dell’associazione, cura la tenuta dei libri sociali, è autorizzato a riscuotere qualunque somma da pubbliche amministrazioni, da privati e rilasciarne liberatoria quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

ART. 11 IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed è responsabile della tenuta e della conservazione dei libri sociali, redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, provvede al normale funzionamento degli uffici.

ART. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea generale ordinaria e dura in carica quattro anni. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Comitato Direttivo e possono accedere agli atti amministrativi dell’associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa dell’associazione, verifica la regolare tenuta della contabilità sociale, esamina i bilanci e predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea.

ART. 13 ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.

ART. 14 COMPETENZA DELLA ASSEMBLEA PROVINCIALE

Sono di competenza della Assemblea Provinciale:

  1. L’esame dei problemi di carattere generale interessanti l’artigianato, il commercio e la PMI
  2. L’esame e l’approvazione della attività della Giunta Esecutiva dell’Associazione nonché dei rendiconti finanziari annuali
  3. L’elezione della Giunta Esecutiva, del Collegio Sindacale e di quello dei Probiviri
  4. Le modifiche del presente statuto
  5. La eventuale adesione, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti presenti, ad Enti, Organismi Nazionali a carattere artigiano e commerciale apolitico e l’eventuale ritiro della adesione data.
  6. Le singole delibere dell’Assemblea unitamente ai risultati del bilancio o del rendiconto saranno portati a conoscenza dei singoli associati mediante atti ufficiali depositati presso la sede dell’Associazione.

ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Consiglio Direttivo provinciale è composto:

  1. dai componenti della Giunta Esecutiva dell’Associazione
  2. da 3 (tre) consiglieri in rappresentanza delle categorie di attività iscritte

Partecipano anche, senza diritto al voto, i componenti del Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio dei Probiviri.

ART. 16 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Il Consiglio Direttivo provinciale è convocato dal Presidente dell’Associazione, sentita la Giunta Esecutiva, a mezzo lettera spedita 10 gg. prima della data di adunanza contenente la materia da trattare. In caso di comprovata urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo Provinciale con 5 gg. di preavviso e nei modi che riterrà idonei.

  • Si riunisce in via ordinaria due volte l’anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente;
  • È presieduto dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice-presidente dell’Associazione più anziano;
  • I componenti del Consiglio Direttivo provinciale dispongono di un voto ciascuno e le votazioni avvengono per alzata di mano;
  • Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti ma trascorsa un’ora da quella di convocazione, sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti;
  • Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo sostituto.

ART. 17 COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Il Consiglio Direttivo Provinciale:

  1. sulla scorta delle direttive di massima dell’Assemblea provinciale esamina i problemi generali interessanti l’artigianato, il commercio, la piccola industria;
  2. precisa le direttive di lavoro concernenti gli organismi e le strutture dell’Associazione;
  3. esamina i ricorsi per mancata accettazione di domande di ammissione a socio;
  4. integra le vacanze che potrebbero verificarsi in seno alla Giunta Esecutiva;
  5. delibera ed attua, su proposta della Giunta esecutiva, la costituzione degli organi di cui all’art. 3 lettera “c” dello STATUTO.

ART. 18 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva viene eletta dalla Assemblea provinciale ed è composta da almeno 5 membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, e sono eleggibili tutti i soci. I componenti della Giunta Esecutiva durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. La Giunta Esecutiva si riunisce almeno ogni due mesi e tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente dell’Associazione con lettera spedita almeno 10 gg. prima della data di adunanza con l’indicazione della materia da trattare.

ART. 19 RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nella riunione della Giunta Esecutiva possono partecipare anche i componenti del Collegio Sindacale senza diritto di voto. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Ogni componente ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

ART. 20 COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

I compiti della Giunta Esecutiva sono:

  1. Prendere iniziative per lo studio e le soluzioni dei problemi dell’artigianato, del commercio e delle PMI e per la tutela delle categorie
  2. Nominare commissioni preposte allo svolgimento di attività dirette ad incrementare la struttura organizzativa della associazione ed il conseguimento dei fini che essa persegue
  3. Nominare i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, commissioni ed organi in genere ove di competenza dell’Associazione provinciale e secondo gli interessi specifici delle categorie interessate
  4. Nominare il Segretario provinciale e il Segretario Coordinatore dell’associazione
  5. Esaminare ed accettare le domande di ammissione a socio
  6. Assumere e licenziare il personale addetto all’associazione
  7. Determinare le quote del tesseramento

ART. 21 IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea provinciale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente provvede per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea provinciale e della Giunta Esecutiva; presiede al buon andamento dell’amministrazione dell’Associazione; prende provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell’attività sociale, promozionale e organizzativa. Egli può delegare il Vice-Presidente ed i membri della Giunta Esecutiva collegialmente o singolarmente in alcune delle mansioni.

In caso di assoluta urgenza, il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva, ma deve entro 30 giorni convocare la Giunta medesima per la ratifica dei provvedimenti da lui adottati.

Il Vice-Presidente viene eletto dall’Assemblea provinciale: questi coadiuva il Presidente su ogni attività dell’associazione, sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Presidente in caso di impedimento. Il Vice-Presidente Aggiunto eletto dall’Assemblea provinciale: questi coadiuva il Vice Presidente su ogni attività dell’associazione, sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Vice Presidente in caso di impedimento.

ART. 22 DECADENZE DELLE CARICHE

Il Presidente e la Giunta Esecutiva dell’associazione possono essere dichiarati decaduti in qualsiasi momento dalle rispettive assemblee con l’approvazione di motivata mozione di sfiducia presentata da almeno due terzi dei componenti dell’Assemblea competente.

L’Assemblea per esame della mozione di sfiducia deve essere convocata nel termine massimo di 30 gg. dalla data della sua presentazione.

ART. 23 IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall’Assemblea provinciale. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale vigila sulla gestione economica dell’associazione e ne riferisce alla assemblea con relazione sul conto annuale.

ART. 24 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di risolvere i contrasti che potranno sorgere tra i soci.

È composto di tre membri che potranno essere scelti al di fuori delle categorie inquadrate all’associazione e viene eletto dall’Assemblea provinciale, dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

ART. 25 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali dell’associazione sono gratuite salvo gli eventuali rimborsi spese riconosciute dalla Giunta Esecutiva. Nel caso i componenti della Giunta Esecutiva svolgano attività continua nell’Associazione vengono retribuiti in base a deliberati della Giunta stessa la quale stabilirà l’emolumento.

ART. 26 IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Il Segretario provinciale è nominato dalla Giunta Esecutiva ed è alle dirette dipendenze del Presidente. Sovrintende agli uffici dell’Associazione, provvede al buon andamento dei servizi, attua le disposizioni della Giunta alla quale propone soluzioni di provvedimenti che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari, alla firma della corrispondenza entro i limiti stabiliti dalla Giunta Esecutiva dell’Associazione. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell’Associazione e in essi svolge le funzioni di Segretario. È tesoriere dell’associazione. Firma congiuntamente al Presidente gli ordini di pagamento e le reversali di incasso.

Il Segretario Provinciale Aggiunto nominato dalla giunta: questi coadiuva il Segretario Provinciale in ogni sua attività, sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Segretario Provinciale in caso di impedimento.

ART. 27 IL SEGRETARIO COORDINATORE TERRITORIALE

Il Segretario Coordinatore è nominato dalla Giunta Esecutiva ed è alle dirette dipendenze del Segretario Provinciale. È delegato dal Segretario provinciale in caso di impedimento, per tutto quanto rientra nei poteri del segretario e coordina le delegazioni territoriali.

ART. 29 LIBRI SOCIALI

Le deliberazioni ed i verbali dell’Assemblea provinciale della Giunta Esecutiva, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, dovranno essere raccolti in appositi libri, timbrati, numerati e vidimati dal Presidente dell’Associazione.

ART. 30 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili o valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’Associazione;
  2. dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo sino a che non siano erogate;
  3. dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
  4. dalla quota parte spettante dalle capitazioni dei soci e destinate all’Associazione.

ART. 31 BILANCI

La Giunta Esecutiva, avvalendosi degli uffici dell’Associazione, appronta, per ciascun anno solare, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea provinciale insieme con la sua relazione e con quella del Collegio Sindacale.

ART. 32 AVANZI DI GESTIONE

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 33 SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

ART. 34 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche da apportare al presente statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea provinciale con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

ART. 35 ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del conto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione all’Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione all’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) gg. che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.